TAR Lombardia – Brescia, 29 novembre 2023, n. 872

L’omessa adozione di un parere nella procedura di screening della VAS non priva la Soprintendenza di rilevare profili di compatibilità paesaggistica nella fase attuativa del progetto.

Il TAR chiarisce che il parere preventivo della Soprintendenza sui Piani Attuativi – previsto direttamente dalla legge (art. 16 comma 3 L. 1150/1942) – non risulta condizionato dalle determinazioni assunte in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale, purché ovviamente non emergano profili di contraddittorietà nelle valutazioni espresse nelle diverse fasi procedimentali.

Il Giudice amministrativo ha in particolare rilevato che, nella fattispecie esaminata, «È soltanto nella fase successiva di approvazione del Piano Attuativo che le previsioni astratte della Variante al PGT – di per sé non pregiudizievoli per il contesto paesistico, anzi migliorative rispetto alla pianificazione previgente – hanno assunto concretezza, evidenziando per la prima volta il contenuto del progetto edificatorio e quindi i possibili profili di contrasto con i valori paesaggistici sottesi all’imposizione del vincolo». Secondo il TAR, «è dunque del tutto legittimo che la Soprintendenza abbia rivendicato il potere di esprimersi liberamente sul contenuto del progetto edificatorio e sull’impatto di quest’ultimo sul contesto paesistico, senza essere vincolata alle valutazioni favorevoli espresse in precedenza (dal Ministero) sull’astratta previsione pianificatoria di edificabilità del contesto».

In allegato testo della sentenza.

Avv. Daniele Villa