TAR Puglia – Bari, sentenza 1388 del 1° dicembre 2023.
Con la sentenza in commento, il TAR per la Puglia – Bari ha accolto il ricorso per il parziale diniego opposto su un’istanza di accesso presentata dalla ricorrente.
Aderendo ad una tesi “forte” del diritto di accesso quale bene giuridico autonomo, il Collegio afferma che si tratta di una posizione di interesse che resta aperta per tutta la durata della procedura di gara, assurgendo ad elemento di verifica per la piena accountability dell’operato della stazione appaltante.
Richiamando i principi già espressi dal Consiglio di Stato circa l’autonomia della situazione giuridicamente rilevante fatta valere con le istanze ostensive, il TAR ritiene irrilevante il fatto che gli atti di gara sono diventati definitivi ed inoppugnabili.
Proseguendo nella disamina della fattispecie, il Collegio richiama l’art. 53 del D.lgs. 50/2016 affermando che il conflitto che in materia di appalti scaturisce tra riservatezza e diritto di difesa si debba risolvere in favore del secondo, considerando come immanente nelle procedure ad evidenza pubblica il rischio, potenzialmente accettato dall’Operatore Economico, di «pubblicizzazione» del segreto tecnico o commerciale.
Chiarito ciò, il TAR traccia la sintesi del diritto di accesso come delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici e in particolare dall’art. 36 che consente alle stazioni appaltanti di rendere note le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento sin dalla comunicazione di aggiudicazione, accelerando così l’intera procedura, lasciando ampio spazio di autonomia alle Stazioni appaltanti.
Infine, il TAR ha affermato che il breve termine di 10 giorni previsto dal nuovo Codice per impugnare le richieste di oscuramento, unitamente alla tendenza affermatasi della pubblicizzazione integrale della gara pubblica, confermerebbe la direzione che l’ordinamento ha assunto in tale specifica materia.
In allegato il testo della sentenza.
Dott. Andrea Tarsi