TAR Campania – Napoli, 13 giugno 2024, n. 3735.
Il TAR Napoli, discostandosi da un precedente indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, ha ritenuto che le modifiche alla parte economica del CCNL costituiscono circostanza che riconduce al riequilibrio del contratto, rilevando, seppur in via incidentale, come l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 stabilisca che i contratti di appalto possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari.
Secondo i Giudici amministrativi, tra queste ultime rientrano sicuramente, in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono, anche le previsioni dei CCNL.
Per il Collegio, infatti, la stipula di un nuovo CCNL di settore, da un lato, comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e, dall’altro, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti.
In allegato il link della sentenza.
Dott. Andrea Tarsi