Tar Lombardia, Milano, I, sent. 5 luglio 2024, n. 2077.
I giudici amministrativi lombardi hanno rigettato il ricorso di un concorrente secondo cui l’aggiudicazione in favore di un’altra impresa per l’affidamento di un servizio sarebbe stata illegittima per insostenibilità economica dell’offerta, nonché per omissione da parte della S.A. di una valida e seria verifica di congruità sui costi della manodopera, per altro non indicati nel bando di gara.
Secondo le argomentazioni della ricorrente ci si troverebbe al cospetto di una presunta illegittimità della lex specialis in violazione dell’art. 41, del D.Lgs n. 36/2023 del Codice dei contratti pubblici per la mancata indicazione del costo della manodopera da scorporare dall’importo assoggettato a ribasso.
Sul punto, ricorda il giudice amministrativo che, ai sensi del comma 14 del citato art. 41, “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Il divieto di ribasso del costo del personale indicato nel bando non è quindi assoluto ma relativo, ed anzi, letto in combinato disposto con l’art. 110 c. 5 del Codice dei contratti evidenzia che il giudizio di anomalia del costo del personale è interno all’offerta in quanto comporta il confronto tra il costo del personale offerto e quello indicato dai CCNL e dalle tabelle ministeriali.
Ne consegue che deve escludersi che l’indicazione di un costo del personale pari o superiore a quello indicato nel bando legittimi un giudizio di non anomalia dell’offerta sul personale, in quanto mancano gli elementi basilari per esprimere tale giudizio, cioè l’indicazione del personale necessario, delle ore di lavoro e del relativo costo totale, che appartengono all’offerta e rientrano nella discrezionalità dell’imprenditore.
Conclude il TAR che si deve dunque ritenere che “l’omissione dell’indicazione dei costi della manodopera nel bando non permette di sottoporre a riduzione senza limiti la spesa di personale e quindi non costituisce vizio idoneo a travolgere l’intera gara ma può costituire solo vizio dell’offerta che abbia indicato le spese del personale non rispettose dei livelli salariali applicabili al caso di specie”.
In allegato il link della sentenza.
Dott. Andrea Tarsi