Il ribasso dei costi della mano d’opera è vietato se il disciplinare di gara espressamente prevede la “non ribassabilità”.

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 12 novembre 2024, n. 9084

Con la sentenza in commento, i Giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso proposto da una concorrente della gara bandita dal Comune di Nola avverso la presentazione di un’offerta economica di un altro operatore economico caratterizzata da un forte ribasso dei costi della mano d’opera.

Il TAR Campania, chiamato a pronunciarsi sulla questione in primo grado, aveva respinto il ricorso sostenendo che “per quanto riguarda i costi della manodopera, va in primo luogo rilevato che essi non sono in assoluto insuscettibili di ribasso e che pertanto non doveva essere esclusa la controinteressata per aver indicato, nella propria offerta economica, un costo della manodopera di appena 330.000,00, inferiore di oltre 200.000 Euro rispetto al costo indicato dalla Stazione appaltante e non ribassabile”.

Tuttavia, contrariamente alla interpretazione fornita in prime cure, il Consiglio di Statoha ritenuto che l’illegittimità e la non ammissibilità dell’offerta ribassata derivassero non già dalla contrarietà alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici – che anzi consente tale possibilità nel rispetto delle condizioni fissate dall’articolo 41, comma 14, D.lgs. n. 36/2023 – quanto piuttosto dalla chiara previsione contenuta nel disciplinare di gara, ai sensi del quale “I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso” (art. 3).

Alla luce di ciò il Collegio ha quindi affermato che “quand’anche il ribasso dei costi relativi alla manodopera fosse consentito dalle norme primarie, l’esplicita ed inequivoca previsione di segno contrario portata dalla – non impugnata – lex specialis non consentiva la presentazione di un’offerta riportante un simile ribasso”.

In definitiva, il Consiglio di Stato – evitando di soffermarsi direttamente sul tema controverso della possibilità di ribassare i costi della mano d’opera – ha affermato che “Il parametro normativo invocato – per dedurre l’illegittimità e la non ammissibilità dell’offerta (…) – dalla ricorrente in primo grado, pienamente valido ed efficace, era dunque costituito anzitutto dal citato art. 3 del Disciplinare: rispetto al quale la sentenza gravata non risulta esseri pronunciata. Tale parametro è espressivo della volontà della stazione appaltante di connotare la specifica disciplina della gara nel senso di escludere dalla dinamica dei ribassi la componente relativa al costo della manodopera. Conseguentemente, l’offerta (…) andava esclusa perché non conforme, sul punto, alla lex specialis.

In allegato il testo della sentenza

Dott.ssa Chiara Catenazzo