Inerzia amministrativa e obbligo di concludere il procedimento: il TAR Veneto interviene sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

TAR Veneto, sezione IV, sentenza del 17 gennaio 2025, n. 67

Con la sentenza in esame, il TAR Veneto si è pronunciato sull’istanza del ricorrente volta a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio amministrativo serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in relazione a un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Più nello specifico, si lamentava il mancato rispetto dei termini procedimentali previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, “TUA”), con particolare riferimento alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Il TAR ha affermato che “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, sottolineando come tale disciplina sia finalizzata a garantire certezza nei tempi di conclusione del procedimento amministrativo. Il Collegio ha evidenziato che il procedimento di VIA per i progetti legati al PNIEC deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, comprensivi di 130 giorni per il parere della Commissione Tecnica e 30 giorni per il provvedimento finale del MASE.

Nel caso specifico, il TAR ha rilevato che “il termine di conclusione del procedimento è decorso inutilmente nell’inerzia dell’Amministrazione, senza che sia stata disposta alcuna sospensione formale”, configurando una palese violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro i termini prescritti.

Il Collegio ha quindi ordinato al MASE di concludere il procedimento entro un termine perentorio, attivando, ove necessario, il potere sostitutivo previsto dall’art. 25, comma 2-quater, del TUA.

Con questa decisione, il TAR Veneto ha ribadito che il rispetto dei termini perentori è un requisito imprescindibile per assicurare efficienza e trasparenza nell’azione amministrativa, specie nell’ambito delle procedure connesse al PNRR, richiamando la responsabilità delle Amministrazioni nel garantire la corretta gestione dei procedimenti complessi.

In allegato il testo della sentenza.

Dott. Alberto Atelli