Consiglio di Stato, sezione IV, 1° marzo 2024, n. 2042
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato si è pronunciato con riguardo ai limiti dell’istituto del soccorso istruttorio processuale (art. 83, comma 9, D.lg. n. 50 del 2016), stabilendo che esso “viene ammesso per le cd. “irregolarità essenziali sanabili” e non per quelle “non sanabili”. Quest’ultime sono riferite ad elementi e documenti relativi all’offerta tecnica ed economica”, nonché alle “carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
La Corte ha, inoltre, affermato che “questo istituto è ammissibile quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento”, chiarendo ulteriormente che “la giurisprudenza amministrativa ritiene che siffatta verifica non violi il principio di par condicio tra i concorrenti”, in quanto l’istituto “mira ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio”.
Si è così respinto l’addebito prospettato dalla società ricorrente, la quale sosteneva che l’istituto in parola era stato invece utilizzato per “provare a sopperire alle false dichiarazioni rese o comunque a sopperire alle omissioni di allegazioni dovute in gara ed obbligate dal disciplinare, sostituendo, in sostanza, l’originaria offerta con una nuova offerta”.
In allegato il link della sentenza.
Dott.ssa Chiara Catenazzo