Concessioni demaniali marittime e cessione gratuita delle opere inamovibili.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 11 luglio 2024 (causa C-598/22).

La Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 11 luglio 2024 ha dichiarato la conformità ai Trattati dell’art. 49 del Codice della Navigazione, che disciplina l’acquisizione gratuita, alla scadenza delle concessioni, delle opere inamovibili realizzate dal concessionario sull’area demaniale.

Secondo la Corte, che si è pronunciata su questione pregiudiziale formulata dal Consiglio di Stato, l’articolo 49 del TFUE va interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione.

Secondo i giudici sovranazionali, la normativa italiana non produce effetti restrittivi della libertà di stabilimento, in quanto applicabile in via generale a tutti gli operatori economici esercenti attività nel territorio nazionale, ponendoli nella medesima situazione, che è quella di sapere se sia “economicamente sostenibile presentare la propria candidatura e sottoporre un’offerta ai fini dell’attribuzione di una concessione sapendo che, alla scadenza di quest’ultima, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico”. Né si può ritenere che questa norma disciplini una modalità di cessione forzosa, dal momento che l’acquisizione gratuita può venire liberamente esclusa per accordo delle parti, in ragione del carattere contrattuale, e quindi consensuale, del rapporto concessorio.

Da ultimo, l’incameramento costituisce per la Corte l’immediata espressione del principio di inalienabilità dei beni demaniali, che rimangono di proprietà di soggetti pubblici, a fronte di concessioni temporanee e sempre revocabili.

Dott. Andrea Tarsi

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