È il consorzio stabile e non le singole imprese consorziate a dover dimostrare il possesso dei requisiti partecipativi.

Consiglio di Stato, Sezione V, 27 novembre 2023, n.10144.

Come confermato dalla Sentenza, riportandosi alla più recente Giurisprudenza amministrativa, in ragione dell’interpretazione autentica offerta dall’art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023, se il consorzio stabile è in possesso, in proprio, dei requisiti partecipativi richiesti dalla legge di gara, a nulla rileva l’assenza della qualificazione SOA in capo alla consorziata esecutrice dei lavori.

Invero, i consorzi stabili sono operatori economici dotati di autonoma personalità giuridica, costituiti in forma collettiva e con causa mutualistica, operanti in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, in virtù del quale possono giovarsi, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cd. ‘cumulo alla rinfusa’. Sul punto, è bene chiarire che, in linea con quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 18 marzo 2021, n. 5, i consorzi stabili costituiscono una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire anche in proprio le prestazioni affidate a mezzo del contratto.

Contrariamente al consorzio con attività esterna, il consorzio stabile costituisce una struttura dotata di propria soggettività giuridica alla luce del rapporto organico che lega lo stesso alle proprie consorziate – simile al rapporto tra società commerciale e socio – nonché alla luce della responsabilità solidale di consorzio stabile e consorziata indicata verso la stazione appaltante.

In allegato il testo della sentenza.

Dott. Andrea Tarsi