Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 07 dicembre 2023, C ‑ 434/22

La valutazione preliminare di incidenza su un sito qualificato come “zona speciale di conservazione” è necessaria anche per le attività di abbattimento di alberi finalizzate a mantenere in buono stato le strade naturali contro il rischio di incendi.

A seguito del rinvio pregiudiziale da parte di un Tribunale amministrativo distrettuale della Lettonia, la CGUE si è pronunciata su alcune questioni interpretative relative all’art. 6, par. 3, Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. “Direttiva habitat”).

In relazione ad attività esercitate nelle “zone forestali speciali di conservazione”, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi, la Corte ha chiarito che i lavori o gli interventi di modifica della consistenza fisica del sito, nonché – come prescritto dalla Direttiva “VIA” – i lavori di costruzione o di altri impianti sull’ambiente naturale o sul paesaggio, sono da intendersi ricompresi nella nozione di «progetto» contenuta nell’art. 6, Direttiva “habitat”.

Tali attività, infatti, non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e, in quanto tali, devono essere sottoposte ad una valutazione preliminare circa la loro incidenza sul sito, alla luce degli obiettivi di conservazione del medesimo (art. 6, Direttiva “habitat”).

Sulla base di tali premesse, la Corte ha affermato che le attività di abbattimento di alberi finalizzate a mantenere in buono stato le strade naturali in una zona forestale qualificata come “zona speciale di conservazione” rientrano nella nozione di “progetto” e devono quindi essere sottoposte alla prescritta procedura di valutazione.

La Corte, ha ulteriormente chiarito che la circostanza che le attività in questione siano prescritte dalla normativa nazionale in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, non può sottrarle alla valutazione di incidenza sul sito protetto interessato. Infatti, oltre a non esservi alcuna contraddizione tra una norma nazionale che imponga di adottare certe misure di prevenzione e la valutazione richiesta dalla Direttiva, il totale esonero da parte di uno Stato membro di certe attività dalla procedura valutativa rischierebbe di compromettere l’integrità stessa del sito protetto.

In allegato il testo della sentenza.

Dott.ssa Giulia Guidalotti