I Giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati circa l’interpretazione della lex specialis di gara

Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2024, n. 7570

Nel respingere, e in parte dichiarare inammissibile, l’appello proposto, il Consiglio di Stato si è espresso sull’interpretazione della lex specialis di gara. Si legge nella sentenza, infatti, che “secondo la costante giurisprudenza in materia condivisa da questa Sezione (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9386; Cons. Stato, Sez. V, 31marzo 2021, n. 2710), nelle gare pubbliche, nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ..

Il Collegio ha poi continuato chiarendo che “le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. Pertanto, se un’aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l’interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all’interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole (…) mentre per quanto concerne la portata dei chiarimenti va richiamata la costante giurisprudenza in materia secondo la quale i chiarimenti debbono rispettare “il limite del carattere necessariamente non integrativo né modificativo della disposizione di gara oggetto di interpretazione (…) che impone che “il chiarimento non possa forzare e andare oltre il possibile ambito semantico della clausola secondo uno dei suoi possibili significati”.

Il principio di fondo espresso con la pronuncia in commento è quindi quello della tutela della par condicio dei partecipanti alla gara ai sensi del quale si devono innanzitutto “ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale” in modo da evitare “che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (Cons. Stato, Sez. V, 17giugno 2014, n. 3093)”.

In allegato il link della sentenza.

Dott.ssa Chiara Catenazzo