Consiglio di Stato, 2 febbraio 2024, n.1110
Il Consiglio di Stato con sentenza del 2 febbraio 2024, n.1110 torna ad esprimersi sul principio “chi inquina paga” e degli obblighi gravanti sul proprietario incolpevole.
In termini generali, il Collegio ricorda che in forza del principio “chi inquina paga” l’Amministrazione non può imporre opere di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica, ex art. 240, comma 1, lett. m) e p) D.lgs. n.152/2006, al proprietario di un’area inquinata che non sia anche l’autore dell’inquinamento.
Il proprietario, infatti, è tenuto ad adottare solo misure di carattere preventivo, mentre gli interventi di ripristino e bonifica gravano su colui al quale l’inquinamento sia imputabile.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, però, tali principi non possono applicarsi qualora “il proprietario, ancorché non responsabile, ha attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale”.
In tali circostanze, infatti, graverebbe sul proprietario incolpevole un’obbligazione la cui fonte deve essere rinvenuta nell’istituto della gestione di affari altrui non rappresentativa ex art.2028 c.c., in forza del quale “colui che, scientemente e senza esservi tenuto, assume la gestione di un affare altrui ha l’obbligo di proseguirla fino a quando l’interessato possa provvedervi da sé stesso”.
Proprio in considerazione di tale lettura squisitamente civilistica, il proprietario incolpevole che spontaneamente abbia assunto l’impegno di eseguire un intervento di bonifica sarebbe tenuto a proseguirlo fintanto che perdura l’absentia domini, ossia fino a quando l’Amministrazione non sarà in grado di individuare e far subentrare l’autore dell’inquinamento.
In allegato il testo della sentenza.
Dott. Andrea Tarsi