Consiglio di Stato, sezione V, 4 luglio 2023, n. 6530
Nel respingere l’appello proposto, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire la portata dell’iscrizione alle cd. White List (ex art. 1, commi 52 e 53, L. 6 novembre 2010, n. 190), ossia gli elenchi istituiti presso ogni Prefettura il cui scopo è quello di rendere più efficaci e celeri i controlli antimafia rispetto alle attività imprenditoriali considerate a rischio di infiltrazioni mafiose.
Nel caso di specie, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto, coerentemente con la sentenza emessa in primo grado, che il Consorzio appellante fosse stato illegittimamente ammesso alla gara “perché non possiede, in proprio, il necessario requisito generale dell’iscrizione nella white list di cui all’ art. 1 L.190/2012, espressamente richiesto a pena di esclusione dal disciplinare” (il quale, al punto 3.5, chiaramente stabiliva che “il possesso dell’iscrizione alla white list (…) costituisce requisito di ordine generale per cui la mancata iscrizione per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) costituisce motivo di esclusione dalla gara”).
Il Collegio ha quindi chiarito, in riposta alle doglianze di parte, che non assume rilievo la circostanza per cui “l’iscrizione nella white list sia posseduta dalla consorziata designata come esecutrice (…), posto che la legge e la lex specialis impongono il possesso del requisito direttamente in capo al concorrente”.
Più nel dettaglio, i Giudici hanno rilevato che “il meccanismo del c.d. “cumulo alla rinfusa”, applicabile per i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, non può (…) esplicare effetti in relazione a una categoria profondamente diversa, concernente i “requisiti soggettivi morali”, come per sua natura è la valutazione che presuppone l’iscrizione ed il suo mantenimento all’elenco della Prefettura”, richiamando a tal fine gli artt. 47 e 80 del previgente codice degli appalti (rispettivamente disciplinanti la materia dei requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare e dei motivi di esclusione) oltre che alcune delibere ANAC chiare su tale punto (i.e., nn. 1071 e 1072 del 14 novembre 2018, le quali hanno ribadito l’obbligatorietà dell’iscrizione alla White list).
Deve inoltre considerarsi che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. n. 36/2023), nel sostituirsi alla normativa previgente, pone maggiore enfasi sui requisiti relativi alla “moralità” degli operatori economici ammessi alle procedure di gara (si vedano in particolare l’art. 94, co. 2 del Codice, che fa espressamente riferimento alle leggi antimafia, e il recente Parere di precontenzioso n. 407 dell’11 settembre 2024 emesso dall’ANAC).
In allegato il link della sentenza.
Dott.ssa Chiara Catenazzo