Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 19 febbraio 2024, n. 1591.
Con la sentenza in commento, la terza sezione del Consiglio di Stato chiarisce che in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, se è vero che l’articolo 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha previsto per la verifica di anomalia dell’offerta una struttura “monofasica” del procedimento e non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti e contraddittorio – com’era, invece, nel regime disegnato dal previgente articolo 87 del d.lgs. n. 163 del 2006 – dunque senza un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia dell’offerta, non si può tuttavia approdare all’estremo opposto in cui l’esternazione delle ragioni dell’anomalia dell’offerta avvenga, in definitiva, solo col provvedimento di esclusione. In tal modo sarebbe del tutto omesso un momento di confronto sui profili ritenuti critici, in spregio ai canoni di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra stazione appaltante e imprese partecipanti alla gara, specie quando vengono in rilievo profili escludenti inderogabili come la violazione dei minimi salariali.
In allegato il link della sentenza.
Dott. Andrea Tarsi