Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la risposta ad interpello in commento, ha chiarito la nozione di “scala industriale” di un impianto chimico per l’assoggettamento all’AIA ai sensi dell’Allegato VIII, Parte II, d.lgs. 152/2006.
Innanzitutto, il Ministero ha affermato che “la norma nazionale, e a monte la direttiva comunitaria 75/2010/UE di riferimento, attribuisce specificamente il compito di valutare la scala industriale dell’industria chimica all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione” e che, pertanto, la materia “può essere oggetto di indirizzi a livello generale, o di direttive interne definite dalla singola autorità competente per coordinare i propri uffici […], ma non di interventi normativi o regolamentari”.
Per il Dicastero preposto alla tutela dell’ambiente, “la questione della identificazione univoca del campo di applicazione per l’industria chimica è stata lungamente dibattuta sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, da più di vent’anni […], e da parte di questo Ministero è stata oggetto di circolari di indirizzo […] ma riguardo lo specifico tema di individuare la “scala industriale” non è stato possibile fornire a livello generale indicazioni applicabili “in automatico” (ad esempio con soglie)”.
In ragione di ciò, continua il Ministero l’“intrinseca forte variabilità delle caratteristiche degli impianti chimici, che renderebbe necessario individuare una soglia per ogni tipo di processo produttivo e per ogni variabile aggregazione dei diversi processi”.