Il TAR Sicilia chiarisce che spetta all’Amministrazione regionale siciliana tracciare i confini della competenza ad adottare pareri nell’ambito della procedura di VIA statale.

TAR Sicilia – Catania, 25 marzo 2024, n. 1163

Con la sentenza in commento, il TAR si esprime sulla legittimità del parere adottato dal Ministero della cultura nell’ambito della procedura di realizzazione di un impianto agrivoltaico sito nella Regione Siciliana, chiarendo che l’art. 14, lett. n) dello Statuto speciale della Regione Siciliana, prevede la competenza esclusiva regionale in materia di paesaggio e di conservazione delle antichità e delle opere artistiche.

Il Giudice amministrativo, richiamando autorevoli precedenti giurisprudenziali, ha in particolare rilevato che, nella fattispecie esaminata la «richiamata disposizione dello Statuto speciale della Regione Siciliana e della conseguente impossibilità per leggi ordinarie statali successive, tra cui rientra pacificamente il d.lgs. n. 152/2006, di modificare il riparto delle competenze esclusive tra Stato e Regioni a statuto speciale, fermo restando che, come sopra anticipato, è proprio l’art. 35 del richiamato decreto legislativo a fare salve tali prerogative, ammettendo i limiti della sua normazione». Secondo il TAR, dunque «nel territorio siciliano, le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall’attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell’Assessorato competente».

In allegato il link della sentenza.

Dott. Andrea Tarsi