T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, sentenza 14 gennaio 2025, n. 625
Con sentenza del 14 gennaio 2025 n. 625, il TAR Lazio ha accolto il ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, anche solo MASE) nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) avviato dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare rinnovabile agrivoltaica e rientrante tra i progetti previsti dal PNIEC.
L’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente, di seguito anche solo “TUA”) prevede che per “i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis [n.d.r. progetti PNRR e PNIEC], la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni”.
Nella fattispecie in esame, il Collegio ha rilevato che il termine di conclusione del procedimento di VIA per i progetti ricompresi nel PNRR e finanziati dal PNIEC era ormai ampiamente decorso.
Ciò posto, confermando l’orientamento consolidatosi in materia, il TAR ha osservato che, ai sensi dell’articolo 25 del TUA, la mancata tempestiva espressione dei pareri previsti ovvero il rilascio di pareri negativi da parte delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, non fa venir meno l’obbligo del Ministero di adottare un provvedimento espresso.
Sotto un ulteriore e diverso profilo, il Collegio ha rilevato che la pendenza di un significativo numero di procedimenti presso le Amministrazioni competenti “non è suscettibile di spiegare alcuna valenza giustificativa della contestata inerzia serbata dal Mase sulla istanza presentata dalla società ricorrente, afferendo a una mera questione organizzativa interna alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA, che non può ridondare a danno del privato istante, né giustificare uno sforamento dei termini perentori normativamente previsti”.
Il Giudice amministrativo ha, infine, accertato l’illegittimità del silenzio del MASE sull’istanza di VIA e la sussistenza dell’obbligo di provvedere, concludendo il procedimento di VIA con un provvedimento espresso e motivato.
In allegato il testo della sentenza
Dott. Francesco Castracane degli Antelminelli