T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione I, sentenza 17 febbraio 2025, n. 134
Con sentenza in forma semplificata del 17 febbraio 2025 n. 134, il T.A.R. Lombardia-Brescia ha annullato l’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) nei confronti della Ricorrente per omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Sul punto, il Collegio ha rilevato che l’istituto della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’articolo 7 della legge 241/1990, si applica anche alla fattispecie disciplinata dal terzo comma dell’articolo 192 del T.U. Ambiente, in quanto l’accertamento circa i presupposti per l’emissione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati deve avvenire in contraddittorio con i soggetti interessati.
La comunicazione di avvio del procedimento è, quindi, strumentale all’accertamento in contraddittorio previsto dalla disciplina di settore per l’“individuazione dell’organo pubblico effettivamente competente, e, conseguentemente, per quanto attiene all’imputabilità, a titolo di colpa, dello stato di degrado e incuria dei luoghi interessati”.
Il T.A.R Lombardia-Brescia ha osservato, infine, che nel caso di specie non sussistevano particolari esigenze di celerità e che non appariva “sufficiente a soddisfare gli obblighi partecipativi previsti dall’art. 7 L. 241/1990 la circostanza che il ricorrente abbia presenziato ad un paio di sopralluoghi eseguiti dai Carabinieri, né che lo stesso sia stato invitato a rendere sommarie informazioni ex art. 350 c.p.p. nel procedimento penale che, ancora oggi, non consta essere esitato nell’esercizio dell’azione penale, attesa la pacifica autonomia tra questo ed il procedimento amministrativo”.
In allegato il testo della sentenza
Dott. Francesco Castracane degli Antelminelli