TAR Marche, Sezione II, sentenza 19 dicembre 2024, n. 975
Con sentenza n. 975 del 19 dicembre 2024, con cui il TAR Marche ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso avverso gli atti di gara di un appalto di forniture per sopravvenuta carenza d’interesse, si è espressa sulla distinzione tra clausole “escludenti” e clausole “penalizzanti”.
Più nello specifico, la ricorrente impugnava la Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale con la quale veniva bandita una procedura aperta ex art. 71, D.lgs. n.36/2023, il bando di gara, il capitolato tecnico e il relativo disciplinare.
Nella delineato contesto, il Collegio ha rilevato che solo le clausole “escludenti” sono suscettibili di immediata impugnazione, vale a dire quelle clausole “che precludano ab initio la partecipazione alla procedura, o perché fissano requisiti eccessivamente stringenti o sproporzionati, o perché impongono oneri inesigibili, o perché rendono di fatto impossibile la formulazione di un’offerta”.
Al contrario, le clausole semplicemente “penalizzanti”, ossia “lesive della par condicio ovvero tali da avvantaggiare alcuni concorrenti”, devono essere impugnate unitamente al provvedimento di aggiudicazione della gara.
In allegato il testo della sentenza
Dott. Francesco Castracane degli Antelminelli