TAR Veneto-Venezia, Sez. I, sentenza del 21 giugno 2024, n. 1560.
Con la sentenza in commento, la prima sezione del TAR Veneto interviene in materia di costi della manodopera di prestazioni affidate a imprese terze, chiarendo che tali costi, poiché aventi ad oggetto l’intero servizio oggetto della gara (nella fattispecie di trasporto dei rifiuti), non potevano considerarsi come costi indiretti riguardanti prestazioni accessorie o di supporto, né di attività occasionali o temporanee, con la conseguenza che dovevano essere oggetto di separata dichiarazione in sede di offerta da parte dell’operatore economico.
Del resto, secondo il TAR Veneto, la frammentazione della prestazione in plurimi subaffidamenti non poteva trasformare i costi del personale preposto all’esecuzione del contratto in costi indiretti o occasionali ma, al contrario, rendeva ancor più evidenti le esigenze di tutela dei lavoratori coinvolti, non potendo l’applicazione della disciplina pubblicistica di tutela dei lavoratori essere vincolata alla scelta dell’operatore economico di suddividere la prestazione in molteplici affidamenti.
In definitiva, alla luce del D.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici), il concorrente deve indicare in sede di offerta i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali anche se oggetto di subappalto a terzi, pena l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.
In allegato il link della sentenza.
Avv. Alessandro Arduino