La Corte si è pronunciata chiarendo l’interpretazione della direttiva 89/665/CEE dedicata alle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

Corte giustizia UE, sez. V, del 6 giungo 2024, causa C-547/22

La Corte di Giustizia dell’UE ha colto l’occasione del giudizio proposto dall’Okresný súd Bratislava II (Tribunale circoscrizionale, Bratislava II, Slovacchia) per chiarire l’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 89/655/CEE che si occupa di coordinare le diposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

In particolare, il giudice del rinvio chiedeva se l’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 89/665 “debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionali che non ammettono la possibilità, per un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in ragione di una decisione illegittima dell’amministrazione aggiudicatrice, di essere indennizzato per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura al fine di aggiudicarsi l’appalto”.

La direttiva, sulla base del contesto generale e di un consolidato orientamento giurisprudenziale, impone agli Stati membri di accordare un risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto UE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e, in mancanza di indicazioni che distinguano differenti categorie di danno, essa riguarda qualsiasi tipo di danno subìto, compreso quello derivante dalla perdita dell’opportunità di partecipare alla aggiudicazione di un appalto.

Dunque, l’art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva 89/665 “deve essere interpretato nel senso che il risarcimento che i soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici possono chiedere ai sensi di tale disposizione può coprire il danno subito in conseguenza di una perdita di opportunità. Occorre tuttavia rilevare che, sebbene detto articolo 2, paragrafo 1, lettera c), imponga che un risarcimento danni possa essere accordato ai soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, in mancanza di disposizioni dell’Unione in materia spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare i criteri in base ai quali il danno derivante dalla perdita di un’opportunità di partecipare a una procedura di appalto pubblico ai fini della sua aggiudicazione deve essere accertato e valutato, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati”.

Per tali motivi, la Corte ha stabilito che la direttiva osta a una normativa o a una prassi nazionale che non ammette per principio la possibilità di indennizzare un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

In allegato il link della sentenza.

Dott.ssa Chiara Catenazzo