Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza del 10 febbraio 2025, n. 1069
Con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato ha ribadito che la vicinitas, quale criterio per la determinazione della legittimazione attiva nel giudizio amministrativo, non può risolversi in una mera prossimità geografica, ma deve tradursi in un collegamento giuridicamente rilevante tra la posizione del ricorrente e l’intervento contestato, in relazione al quale il ricorrente deve soddisfare un onere minimo di allegazione probatoria.
Nel caso di specie, i ricorrenti avevano fondato la propria legittimazione sulla titolarità di terreni ricadenti nell’area di realizzazione di un impianto eolico, oggetto di procedimento espropriativo, senza tuttavia comprovare un interesse qualificato differenziato. Il Collegio ha escluso la sussistenza della legittimazione attiva, evidenziando che «il decreto di esproprio emanato dalla Regione Campania, in assenza di una rituale impugnazione da parte dei precedenti proprietari delle aree, è oramai divenuto inoppugnabile e, avendo consolidato i suoi effetti giuridici, costituisce titolo idoneo a comportare l’acquisizione della proprietà dei fondi interessati», determinando la definitiva fuoriuscita di tali cespiti dalla sfera dominicale dei ricorrenti e, con essa, l’insussistenza di un interesse giuridicamente protetto.
Parimenti, il Collegio ha escluso che la titolarità di fondi limitrofi possa, di per sé, radicare la legittimazione, laddove tale circostanza non sia stata specificamente allegata e dedotta nel giudizio di primo grado in ossequio all’art. 104 c.p.a., affermando che «tale circostanza costituisce un fatto nuovo, non dedotto in primo grado, e che, pertanto, non può essere utilmente invocato a fondamento della legittimazione». Analogamente, ai fini della legittimazione non può assumere rilievo il mero richiamo ad un pregiudizio ambientale o sanitario astrattamente ipotizzato, essendo necessario fornire un principio di prova idoneo a dimostrare un concreto pregiudizio ai sensi dell’art. 7 c.p.a. Sul punto, il Consiglio di Stato ha precisato che «non potendosi poi negare quantomeno a livello potenziale effetti dannosi per la salute dei residenti e la stessa salubrità delle coltivazioni», tali deduzioni non possono fondare la legittimazione in assenza di un supporto probatorio adeguato.
Ne discende che, ai fini della legittimazione attiva all’impugnazione di atti autorizzativi relativi alla realizzazione di impianti eolici, non è sufficiente la semplice vicinanza dell’intervento all’area di proprietà del ricorrente, dovendosi dimostrare la sussistenza di un interesse qualificato e differenziato, fondato su elementi concreti e tempestivamente dedotti in giudizio, pena l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione.
In allegato il testo della sentenza.
Dott. Alberto Atelli