La previsione di un termine rigido e fisso per l’esercizio del potere di auto-annullamento impedisce il bilanciamento degli interessi coinvolti.

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 16 ottobre 2024, n. 8296

La vicenda oggetto della sentenza non definitiva in commento trae origine dall’annullamento in via di autotutela, da parte della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura (con atto prot. n. 3829 del 15 novembre 2021), dell’attestato di libera circolazione precedentemente rilasciato nel 2015, ex art. 68 del d.lgs. n. 42/2004, dall’Ufficio Esportazione di Verona e relativo ad un olio su tela raffigurante una “figura femminile” che nel 2019 si scopriva essere l’“Allegoria della Pazienza”, attribuito a Giorgio Vasari.

Giova premettere che l’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 stabilisce che“Il provvedimento amministrativo illegittimo (…) può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque, non superiore a dodici mesi”.

Rispetto a quanto previsto dal Legislatore, i Giudici di Palazzo Spada hanno dunque affermato che “un primo profilo di manifesta irragionevolezza della scelta operata dal legislatore risiede nella circostanza che detto termine fisso opera non solo con riguardo ai provvedimenti di “attribuzione di vantaggi economici” ma, indiscriminatamente, con riguardo ad ogni provvedimento di “autorizzazione”, ancorché incidente su un interesse sensibile e primario come l’interesse alla tutela del patrimonio culturale”.

Ancora, nella sentenza in commento il Collegio ha rilevato che “l’elisione dei profili di discrezionalità amministrativa rispetto al “quando” dell’adozione del provvedimento di ritiro attraverso la previsione di una barriera temporale predeterminata e fissa il cui superamento implica la consumazione in concreto del potere, impedisce di soppesare gli interessi contrapposti segnando, al decorso di un dato lasso di tempo (peraltro contenuto e ulteriormente ridotto da ultimo dal legislatore) l’automatica prevalenza di quello privato alla conservazione della determinazione amministrativa”.

Sulla scia di quanto emerso, la VI sezione del Consiglio di Stato si è quindi pronunciata dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione compatibilità dell’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241/1990, in materia di annullamento d’ufficio dei provvedimenti della P.A. in via di autotutela, con gli art. 3, comma 1, art. 9, commi 1 e 2, art. 97, comma 2, e art. 117, comma 1, della Costituzione con riferimento agli artt. 1, lett.re b) e d), e 5 lett.re a) e c) della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005.

In allegato il testo della sentenza

Dott.ssa Chiara Catenazzo