L’ANAC ammette che negli appalti sottosoglia, sono possibili anche le gare tenendo conto però del principio di risultato.

Parere ANAC in funzione consultiva del 13 marzo 2024, n. 13

È consentito ad una stazione appaltante ricorrere alle procedure ordinarie previste nel Codice, ancorché si tratti di affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del d.lgs. 36/2023, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi“.

È quanto affermato dall’ANAC in sede di consultazione circa l’interpretazione da dare alla formulazione poco chiara dell’art. 50, comma 1, lett. d), del d.lgs. 36 del 2023, il quale stabilisce che con riguardo ai lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 14, si fa ricorso alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro”.

L’Autorità, tuttavia, al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo,  ha richiamato quanto già affermato dal MIT nella Circolare del 20 novembre 2023, n. 298, secondo cui “le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice, che regola le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE”.

Dunque, nel richiamare l’importanza, accanto al principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice, degli altri principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice – tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità e fiducia – l’ANAC conclude per l’ammissibilità per una stazione appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie previste nel Codice, anche laddove si tratti di affidamenti sotto-soglia, e dunque in linea teorica passibili di affidamenti diretti.

Avv. Letizia Ferone