TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, sentenza del 6 febbraio 2025, n. 94
Con la sentenza in commento, i Giudici Amministrativi della Calabria hanno dapprima rievocato la nota distinzione tra revoca e annullamento in autotutela, chiarendo che “Il presupposto dell’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies, l. n. 241/1990 è rappresentato dall’accertamento, da parte dell’amministrazione, dell’invalidità del provvedimento di primo grado. La revoca costituisce anch’essa espressione di un potere di riesame ad effetti eliminatori ma presuppone un vizio di merito, ossia una ragione di opportunità, non sindacabile in sede giudiziale”.
Sulla base di tale fondamentale distinzione, il Collegio ha quindi rigettato il ricorso proposto da una ditta risultata aggiudicataria di un appalto bandito dal Comune di Montebello Ionico, il cui contratto era stato già stipulato ma i cui lavori non avevano mai avuto luogo.
Secondo i Giudici, infatti, “il provvedimento impugnato non costituisce dunque esercizio del potere di revoca (…) bensì esercizio del potere di annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, giustificato appunto dalla necessità di rimuovere delle criticità che inficiavano ab imis, in termini di legittimità originaria, l’intera procedura di gara”.
Più nel dettaglio, il Collegio ha chiarito, contrariamente a quanto prospettato dalla controparte, che “È possibile, in presenza di vizi genetici, l’annullamento dell’aggiudicazione anche in caso di sopravvenuta stipulazione del contratto, diverso essendo l’ambito del recesso di cui all’art. 109 del d.lgs. n. 50 del 2016, da un lato, e quello dell’annullamento di cui all’art. 21-sexies della legge n. 241 del 1990, d’altro lato, operanti in relazione a fatti sopravvenuti. Non è infatti contestabile, in via generale, il potere di annullamento ex officio, ai sensi di quest’ultima disposizione, dell’aggiudicazione in presenza di un’illegittimità significativa, da ciò derivando la caducazione o privazione degli effetti negoziali del contratto, stante la stretta conseguenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto stesso”.
In allegato il testo della sentenza
Dott.ssa Chiara Catenazzo