Procedure autorizzative ambientali: la tensione tra favor per le energie rinnovabili e tutela dell’ambiente e del paesaggio nelle determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Consiglio di Stato, IV, sentenza del 5 marzo 2025, n. 1872

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha annullato gli atti con i quali la Regione Toscana ha autorizzato la realizzazione di un parco eolico.

Più nel dettaglio, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che “l’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico” e che “il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale”.

Nell’accogliere i motivi dell’Appellante ed evidenziando comunque il favor che il Legislatore riconosce alla diffusione delle energie rinnovabili ed alternative, il Collegio ha rimarcato il ruolo della Soprintendenza nelle procedure di autorizzazione ambientale ed ha evidenziato che “nella determinazione conclusiva della conferenza non è stato fatto cenno alle ragioni per cui il “peso” dei pareri contrari della Soprintendenza e dell’Unione dei Comuni siano stati ritenuti recessivi rispetto ai pareri di altre amministrazioni che sono preposte alla tutela di interessi più settoriali rispetto a quello della tutela del paesaggio e della conformità agli strumenti di pianificazione e che quindi esprimono le proprie determinazioni da un angolo prospettico meno ampio rispetto alla tipologia di opera in questione”.

Da ultimo, va sottolineato il richiamo operato dal Consiglio di Stato alle aree non idonee ad accogliere impianti eolici inserite nel Piano ambientale ed energetico della Regione Toscana (PAER), confermandone così il valore precettivo e rilevando che nel corso dell’istruttoria “sarebbe stata omessa la valutazione dell’idoneità dell’area alla localizzazione dell’impianto, in ciò concretizzandosi una manifesta incoerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)” riconoscendo pertanto sussistente il “vizio di eccesso di potere sotto vari profili sintomatici”.

In allegato il testo della sentenza.