TAR Abruzzo – Pescara, sentenza 370 dell’11 dicembre 2023.
Con la sentenza in commento, il TAR per l’Abruzzo (Pescara), ha accolto parzialmente il ricorso proposto avverso il silenzio diniego formatosi su un’istanza di accesso proposta in una procedura ad evidenza pubblica.
Il Collegio, preliminarmente chiarisce che non si può escludere un interesse ostensivo del ricorrente volto a verificare se la stessa gara potrebbe essere stata il luogo di esecuzione di fattispecie criminose, in quanto il giudicato amministrativo non copre eventuali azioni risarcitorie in sede civile o penale, tali da non consentire al Giudice Amministrativo o alla stessa PA una valutazione circa l’ammissibilità e l’influenza che il documento avrebbe nel giudizio extra amministrativo.
Richiamando l’autorevole precedente dell’Adunanza Plenaria 4/2021, il TAR precisa, in particolare, che solo la mancanza di un evidente collegamento tra il documento richiesto e le esigenze difensive può legittimare un diniego all’istanza ostensiva.
Il Collegio chiarisce inoltre che la mera segnalazione all’autorità giudiziaria o la pendenza di un procedimento penale collegato ai documenti oggetto di istanza d’accesso, non implica un’automatica esclusione degli stessi alla disciplina dell’accesso.
La richiesta ostensiva della corrispondenza intercorsa tra l’Amministrazione e un operatore economico controinteressato è, infatti, tesa a verificare il corretto esercizio delle funzioni amministrative proprie della Stazione Appaltante, riguardanti anche la circostanza che la procedura non si sia svolta illecitamente ai danni dell’istante.
Relativamente agli obblighi gravanti sulla stazione appaltante, il TAR ricorda poi che l’Amministrazione è tenuta a collaborare con il richiedente secondo buona fede e sulla base dei principi espressi dall’art. 6 della l. 241/1990, fornendo idoneo e specifico supporto motivazionale nel caso in cui si opponga un diniego all’accesso.
Il buon andamento dell’azione amministrativa, posto a base del diniego scaturente da un’eventuale istanza d’accesso meramente esplorativa, non può comunque essere motivo per riversare sugli organi giurisdizionali il dialogo che la PA deve intrattenere con il privato.
In allegato il testo della sentenza.