L’istanza di accesso civico generalizzato può essere fondata sull’interesse alla verifica del corretto adempimento da parte della P.A. degli obblighi imposti da una normativa regionale

TAR Campania – Napoli, sentenza n. 6862 dell’11 dicembre 2023

Con la sentenza in commento, il TAR Napoli ha accolto il ricorso per annullamento di un silenzio rigetto formatosi su un’istanza di accesso civico generalizzato ex D.lgs. n. 33/2013 presentata dalla ricorrente ad una ASL, in relazione a certificati di incenerimento di animali da compagnia prescritti da una normativa regionale di settore.

Richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria n. 10/2020, il TAR ha chiarito che l’acceso civico generalizzato, quale diritto riconosciuto a qualunque cittadino di accedere ai documenti “ulteriori” rispetto a quelli che formano oggetto di un obbligo di pubblicazione, è finalizzato a favorire un “controllo diffuso” sull’attività amministrativa e sul perseguimento delle funzioni istituzionali, nonché a promuovere la partecipazione attiva della collettività alla vita pubblica. In questo senso, ferma restando l’inammissibilità di un accesso meramente esplorativo, il richiedente l’accesso civico generalizzato – a differenza di quello documentale (artt. 22 ss., L. 241/1990) – non è tenuto a soddisfare un onere motivazionale relativo alla sussistenza di uno specifico interesse personale giuridicamente tutelato.

Il Tribunale Amministrativo ha altresì richiamato i limiti imposti dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, D.lgs. n. 33/2013 e valorizzati dall’Ad. Plen. n. 10/2020 quali parametri per la verifica di compatibilità dell’accesso civico con la tutela di interessi-limite pubblici e privati (e.g., sicurezza e ordine pubblico, relazioni internazionali, protezione dei dati personali, riservatezza, etc.).

Da ultimo, il TAR ha ribadito il dovere dell’Amministrazione di esaminare le istanze di accesso agli atti alla luce della disciplina complessiva in materia di accesso, salvo che il richiedente abbia fatto esclusivo ed inequivocabile riferimento al solo accesso documentale. Soltanto in questo caso, l’Amministrazione dovrà vagliare l’istanza in relazione alla sola disciplina di cui all’art. 22, L. 241/1990, essendo altresì preclusa al giudice amministrativo la possibilità di mutare l’originario titolo dell’accesso.

Sulla scorta di tale inquadramento, il TAR ha statuito che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere legittimamente fondata sull’interesse del richiedente a verificare il rispetto da parte dell’Amministrazione degli obblighi e dei compiti prescritti da una normativa regionale.

In allegato il testo della sentenza.